Sei medici del reparto di malattie infettive dell’ospedale di Ravenna sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura locale con l’ipotesi di falso ideologico continuato in concorso. L’accusa è di aver certificato, tra maggio 2024 e gennaio 2026, l’inidoneità al trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di migranti destinatari di decreti di espulsione. Il 12 febbraio la polizia ha perquisito le abitazioni, le auto e i dispositivi elettronici dei medici. L’indagine è culminata anche nella perquisizione informatica del reparto di malattie infettive dell’ospedale cittadino.
In un Ordine del Giorno approvato all’unanimità, il Consiglio nazionale della FNOMCeO, riunitosi a Roma oggi 20 febbraio in occasione della VI Giornata del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, afferma che la valutazione clinica del medico “deve riguardare esclusivamente lo stato di salute dell’individuo e non costituire atto autorizzativo”. Dalla netta distinzione tra compiti sanitari e funzioni di sicurezza pubblica deriva, secondo la Federazione, la necessità di rivedere l’intera procedura relativa al trasferimento nei Cpr. “Nel ribadire la piena fiducia nell’operato della magistratura e nel principio di presunzione di innocenza, la Federazione sottolinea che tali interventi devono tener conto del peculiare contesto sanitario, in cui fragilità e sofferenza si intrecciano con il diritto fondamentale alla salute.
Quattro i punti ribaditi nero su bianco dai 106 presidenti degli Ordini territoriali riuniti nel Consiglio nazionale, che esprimono anche solidarietà agli Ordini dell’Emilia-Romagna.
1. L’atto medico è presidio costituzionale L’articolo 32 della Costituzione definisce la salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Il medico, nell’esercizio di diagnosi, prognosi e certificazione, non svolge una funzione accessoria o amministrativa, ma attua direttamente il diritto fondamentale di tutela della salute. La Corte costituzionale (sentenze n. 282/2002, n. 338/2003, n. 169/2017) ha stabilito che non è ammissibile un sindacato meramente politico o finanziario sulle prescrizioni mediche, poiché la discrezionalità legislativa incontra il limite delle acquisizioni scientifiche sulle quali si fonda l’arte medica. La Corte di Cassazione (sentenza n. 8254/2011) ha ribadito che il medico deve perseguire unicamente la cura del malato e che non è consentito anteporre la logica economica o estranea alla tutela della salute. L’autonomia del giudizio clinico rappresenta pertanto una garanzia per il cittadino e la società.
2. La certificazione sanitaria è parte integrante dell’atto medico. La valutazione di inidoneità sanitaria al trattenimento nei CPR costituisce atto medico a tutti gli effetti. Essa si fonda su rilievi clinici oggettivi, valutazioni prognostiche e include la diretta responsabilità personale del medico. Il medico non autorizza provvedimenti amministrativi e non esercita funzioni di ordine pubblico. Il medico attesta lo stato di salute e le eventuali condizioni di incompatibilità sanitaria. Attribuire all’atto medico una funzione di legittimazione o di garanzia della sicurezza significa alterarne la natura e compromettere la separazione delle funzioni su cui si fonda lo Stato di diritto. La tutela della salute compete al medico. La sicurezza pubblica compete alle Forze dell’Ordine.
3. La tutela dei soggetti fragili è obbligo deontologico e costituzionale L’articolo 32 del Codice di Deontologia Medica impone al medico di tutelare le persone in condizioni di vulnerabilità o fragilità quando ritiene che l’ambiente in cui vivono non sia idoneo a proteggere la loro salute, dignità e qualità di vita. La tutela della salute non dipende dalla condizione amministrativa della persona, ma è strettamente correlata al rispetto della dignità che si deve ad ogni persona, a prescindere dal suo status giuridico e sociale.
4. Le modalità operative e il rispetto istituzionale Il Consiglio nazionale della FNOMCeO, nel ribadire la piena fiducia nell’operato della Magistratura e nel principio di presunzione di innocenza, evidenzia come tali interventi devono tener conto del peculiare contesto sanitario in quanto incidono in un sistema dove la fragilità e la sofferenza si sposano con il fondamentale diritto alla salute.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.