
La Consulta di Bioetica onlus ha diffuso un suo documento in cui esprime criticamente le proprie perplessità sul disegno di legge (DdL) che entra nel merito del suicidio medicalmente assistito. Il DdL si presenta con un titolo apparentemente neutro e tecnico – “Disposizioni esecutive della sentenza della Corte costituzionale n. 242/19” – come se si limitasse a eseguire fedelmente quanto stabilito dalla Corte costituzionale con quella sentenza. “In realtà il DdL – si legge nel documento della Consulta – dà un’interpretazione distorta di quanto ha stabilito la Corte stessa, e lo fa dando per scontato assunti che non trovano riscontro né nel dibattito giuridico né in quello etico-culturale in corso”. Questo atteggiamento apodittico, cioè dogmatico, che non ammette discussione, emerge fin dal primo articolo del disegno di legge. In sintesi, denuncia un tentativo di mascherare un’operazione ideologica sotto l’apparenza di una semplice esecuzione tecnica di una sentenza della Corte costituzionale.
Nello specifico il documento della Consulta esamina e contesta – giuridicamente ed eticamente – l‘articolo 1, l‘articolo 2 e l‘articolo 4 a difesa di una lettura costituzionalmente coerente e rispettosa dell’autonomia del paziente sul suicidio medicalmente assistito, opponendosi a ogni tentativo normativo di restringere o condizionare tale possibilità con vincoli non previsti dalla Corte costituzionale.
ARTICOLO 1 | Inviolabilità e indisponibilità del diritto alla vita
- Il diritto alla vita è diritto fondamentale della persona in quanto presupposto di tutti i diritti riconosciuti dall’ordinamento. La Repubblica assicura la tutela della vita di ogni persona senza distinzioni in relazione all’età o alle condizioni di salute o ad ogni altra condizione personale e sociale.
- Sono nulli gli atti civili e amministrativi contrari alle finalità del presente articolo e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge.
Che cosa contesta la Consulta di Bioetica?
- L’inserimento obbligatorio in un percorso di cure palliative: Il DdL stabilisce che per accedere al suicidio medicalmente assistito, la persona deve essere stata inserita in un percorso di cure palliative. La Consulta sottolinea che le cure palliative vanno certamente promosse e garantite, ma non devono diventare un requisito obbligatorio per accedere al suicidio assistito. Imporre le cure palliative equivarrebbe a obbligare un trattamento sanitario, il che viola il diritto all’autodeterminazione sancito dalla legge 219/2017 e da fonti costituzionali.
- Restrizione del concetto di “trattamenti di sostegno vitale”: il DdL richiede che la persona sia “tenuta in vita da trattamenti di sostituzione delle funzioni vitali”. Il termine “sostituzione” restringe arbitrariamente la categoria di trattamenti rilevanti rispetto alla dicitura “sostegno vitale” usata dalla Corte costituzionale nelle sentenze 242/2019 e 135/2024. “Sostituzione” si riferisce solo a interventi tecnologici e altamente invasivi (ventilazione, dialisi ecc.), mentre “sostegno” include anche pratiche più semplici ma comunque essenziali (es. aspirazione del muco, inserimento di cateteri). La Corte ha chiarito che ciò che conta è l’effetto del trattamento sulla sopravvivenza, non la sua complessità tecnica. Conclusione: va ripristinata la formulazione “trattamenti di sostegno vitale” coerente con la giurisprudenza costituzionale.
- Sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili: secondo il DdL per poter accedere al suicidio medicalmente assistito, la persona deve essere affetta da una patologia irreversibile che comporti sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili. Questa formulazione è più restrittiva rispetto a quanto stabilito dalla Corte costituzionale nelle sentenze 242/2019 e 135/2024 che non impone la co-presenza di sofferenza fisica e psicologica, ma considera anche solo una delle due come condizione sufficiente. Secondo la Corte, la richiesta di suicidio medicalmente assistito può essere motivata anche da una sofferenza esistenziale, che può essere indipendente dal dolore fisico e che compromette la dignità personale. nel DdL implica che entrambe le forme di sofferenza debbano essere presenti contemporaneamente, escludendo legittime richieste fondate solo sulla sofferenza psichica o esistenziale. L’obbligo di entrambe le condizioni introdotto con la congiunzione “e” è eccessivo e non conforme alla giurisprudenza costituzionale. La Consulta richiede che si riprenda quanto pronunciato nelle sentenze della Corte costituzionale e cioè che il requisito per richiedere il suicidio medicalmente assistito sia la presenza di “una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili”.
ARTICOLO 2 | Modifica all’articolo 580 del codice penale
All’articolo 580 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Non è punibile chi agevola l’esecuzione del proposito di cui al presente articolo, formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni siano state accertate dal Comitato nazionale di valutazione di cui all’articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833”.
Che cosa contesta la Consulta di Bioetica?
- L’inserimento obbligatorio in un percorso di cure palliative: Il DdL stabilisce che per accedere al suicidio medicalmente assistito, la persona deve essere stata inserita in un percorso di cure palliative. La Consulta sottolinea che le cure palliative vanno certamente promosse e garantite, ma non devono diventare un requisito obbligatorio per accedere al suicidio assistito. Imporre le cure palliative equivarrebbe a obbligare un trattamento sanitario, il che viola il diritto all’autodeterminazione sancito dalla legge 219/2017 e da fonti costituzionali.
- Restrizione del concetto di “trattamenti di sostegno vitale”: il DdL richiede che la persona sia “tenuta in vita da trattamenti di sostituzione delle funzioni vitali”. Il termine “sostituzione” restringe arbitrariamente la categoria di trattamenti rilevanti rispetto alla dicitura “sostegno vitale” usata dalla Corte costituzionale nelle sentenze 242/2019 e 135/2024. “Sostituzione” si riferisce solo a interventi tecnologici e altamente invasivi (ventilazione, dialisi ecc.), mentre “sostegno” include anche pratiche più semplici ma comunque essenziali (es. aspirazione del muco, inserimento di cateteri). La Corte ha chiarito che ciò che conta è l’effetto del trattamento sulla sopravvivenza, non la sua complessità tecnica. Conclusione: va ripristinata la formulazione “trattamenti di sostegno vitale” coerente con la giurisprudenza costituzionale.
- Sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili: secondo il DdL per poter accedere al suicidio medicalmente assistito, la persona deve essere affetta da una patologia irreversibile che comporti sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili. Questa formulazione è più restrittiva rispetto a quanto stabilito dalla Corte costituzionale nelle sentenze 242/2019 e 135/2024 che non impone la co-presenza di sofferenza fisica e psicologica, ma considera anche solo una delle due come condizione sufficiente. Secondo la Corte, la richiesta di suicidio medicalmente assistito può essere motivata anche da una sofferenza esistenziale, che può essere indipendente dal dolore fisico e che compromette la dignità personale. nel DdL implica che entrambe le forme di sofferenza debbano essere presenti contemporaneamente, escludendo legittime richieste fondate solo sulla sofferenza psichica o esistenziale. L’obbligo di entrambe le condizioni introdotto con la congiunzione “e” è eccessivo e non conforme alla giurisprudenza costituzionale. La Consulta richiede che si riprenda quanto pronunciato nelle sentenze della Corte costituzionale e cioè che il requisito per richiedere il suicidio medicalmente assistito sia la presenza di “una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili”.
ARTICOLO 4 | Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833
Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
“Art. 9-bis. – (Comitato nazionale di valutazione) –
1. Il Comitato nazionale di valutazione è organo competente a rilasciare, su richiesta dell’interessato, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l’esclusione della punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale.
2. Il Comitato nazionale di valutazione è formato da sette componenti, di cui un giurista, scelto fra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, un bioeticista, un medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatra, uno psicologo e un infermiere. I componenti del Comitato nazionale di valutazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale nomina fra essi il presidente, il vice-presidente e il segretario. I componenti del Comitato nazionale di valutazione durano in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo per due sole volte anche non consecutive. L’ufficio di componente del Comitato nazionale di valutazione è gratuito.
3. Ricevuta da parte dell’interessato, dotato di capacità d’agire ai sensi dell’articolo 2 del codice civile, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, il Comitato nazionale di valutazione acquisisce agli atti il parere non vincolante di un medico specialista della patologia di cui soffre il richiedente. Ove la richiesta preveda modalità di esecuzione comportanti l’assunzione di farmaci off label, il Comitato nazionale di valutazione acquisisce il parere non vincolante del Centro di coordinamento nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Il Comitato nazionale di valutazione si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogati di trenta giorni in caso di richiesta di ciascuno dei pareri di cui ai periodi precedenti. Il termine di rilascio del parere da parte del Comitato nazionale di valutazione può essere prorogato, di trenta giorni, in caso di motivate esigenze. Non si applicano gli articoli 2, 16 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, né gli articoli 4 e 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219. Ai fini dell’adempimento delle proprie funzioni, disciplinate dal presente articolo, il Comitato nazionale di valutazione si avvale delle strutture del Ministero della salute – Dipartimento per l’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
4. La richiesta di cui al comma 3 può essere ritirata in ogni momento dall’interessato.
5. In caso di accertamento dell’insussistenza dei requisiti di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, la richiesta di cui al comma 3 del presente articolo può essere reiterata nei soli casi in cui è dimostrata dall’interessato l’intervenuta sussistenza dei requisiti medesimi e comunque non prima di centottanta giorni.
6. Il parere rilasciato dal Comitato nazionale di valutazione è valutato dall’autorità giudiziaria ai fini della non punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale”. b) all’articolo 25 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Ferme restando le competenze del Comitato nazionale di valutazione di cui all’articolo 9-bis della presente legge in materia di verifica della sussistenza o insussistenza dei requisiti di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci di cui dispone a qualsiasi titolo il Servizio sanitario nazionale non possono essere impiegati al fine dell’agevolazione dell’esecuzione del proposito di cui al medesimo articolo 580 del codice penale”.
Che cosa contesta la Consulta di Bioetica?
- Comitato nazionale di valutazione: centralizzazione, ideologia e criticità operative. Il Ddl istituisce un Comitato nazionale di valutazione, nominato dalla Presidenza del Consiglio, come unico organo autorizzato a valutare le richieste di suicidio medicalmente assistito, in piena contraddizione con la sentenza 242/2019 che prevedeva una distinzione di ruoli tra: una commissione tecnica per la verifica dei requisiti; un comitato etico territoriale (solitamente clinico), a tutela della volontà e della dignità della persona. La Consulta reputa che accentrare il potere decisionale in un organismo governativo lascia sottointendere che la vita non è più un “diritto” del singolo cittadino ma un “dovere” regolato dallo Stato. Inoltre il Comitato non offre garanzie di terzietà, essendo nominato dalla Presidenza del Consiglio. I tempi di valutazione (fino a 120 giorni) sono incompatibili con la condizione di persone in fase avanzata di malattia, per cui una risposta rapida è fondamentale. è inoltre accettabile l’esclusione delle norme sulla autodeterminazione sanitaria: il DdL prevede che non si applichino gli articoli 4 e 5 della legge 219/2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e la pianificazione condivisa delle cure. La Consulta chiede che il DdL rispetti il modello previsto dalla Corte costituzionale, che valorizza il ruolo pubblico e decentralizzato del Ssn, integrato dai comitati etici territoriali, senza escludere le garanzie dell’autodeterminazione previste dalla 219/2017.
- Esclusione del Ssn dal processo del suicidio medicalmente assistito: privatizzazione e diseguaglianza. Il DdL vieta l’uso di personale, strumenti e farmaci del Ssn per realizzare il suicidio medicalmente assistito, in violazione delle sentenze costituzionali, sia la 242/2019 che la 135/2024 che affidano al Ssn il compito di garantire che il percorso di suicidio medicalmente assistito sia tutelato, regolato e sicuro. Due gravi conseguenze: discriminazione economica (solo chi può permettersi cure e supporti privatamente potrà accedere a una morte dignitosa) e privatizzazione del fine vita, negando i principi di equità, universalità e uguaglianza fondanti della legge istitutiva del Ssn (l. 833/1978). La Consulta chiede che il suicidio medicalmente assistito sia riconosciuto come prestazione sanitaria e quindi preso in carico dal Ssn, per garantire l’accesso equo, sicuro e dignitoso a tutte le persone che ne hanno diritto secondo la Corte.
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