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La Consulta di Bioetica onlus ha diffuso un suo documento in cui esprime criticamente le proprie perplessità sul disegno di legge (DdL) che entra nel merito del suicidio medicalmente assistito. Il DdL si presenta con un titolo apparentemente neutro e tecnico – “Disposizioni esecutive della sentenza della Corte costituzionale n. 242/19” – come se si limitasse a eseguire fedelmente quanto stabilito dalla Corte costituzionale con quella sentenza. “In realtà il DdL – si legge nel documento della Consulta – dà un’interpretazione distorta di quanto ha stabilito la Corte stessa, e lo fa dando per scontato assunti che non trovano riscontro né nel dibattito giuridico né in quello etico-culturale in corso”. Questo atteggiamento apodittico, cioè dogmatico, che non ammette discussione, emerge fin dal primo articolo del disegno di legge. In sintesi, denuncia un tentativo di mascherare un’operazione ideologica sotto l’apparenza di una semplice esecuzione tecnica di una sentenza della Corte costituzionale.

Nello specifico il documento della Consulta esamina e contesta – giuridicamente ed eticamente – l‘articolo 1, l‘articolo 2 e l‘articolo 4 a difesa di una lettura costituzionalmente coerente e rispettosa dell’autonomia del paziente sul suicidio medicalmente assistito, opponendosi a ogni tentativo normativo di restringere o condizionare tale possibilità con vincoli non previsti dalla Corte costituzionale.

ARTICOLO 1 | Inviolabilità e indisponibilità del diritto alla vita

  1. Il diritto alla vita è diritto fondamentale della persona in quanto presupposto di tutti i diritti riconosciuti dall’ordinamento. La Repubblica assicura la tutela della vita di ogni persona senza distinzioni in relazione all’età o alle condizioni di salute o ad ogni altra condizione personale e sociale.
  2. Sono nulli gli atti civili e amministrativi contrari alle finalità del presente articolo e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge.

Che cosa contesta la Consulta di Bioetica?


ARTICOLO 2 | Modifica all’articolo 580 del codice penale

All’articolo 580 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Non è punibile chi agevola l’esecuzione del proposito di cui al presente articolo, formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni siano state accertate dal Comitato nazionale di valutazione di cui all’articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833”.

Che cosa contesta la Consulta di Bioetica?


ARTICOLO 4 | Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833

Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
“Art. 9-bis. – (Comitato nazionale di valutazione) –
1. Il Comitato nazionale di valutazione è organo competente a rilasciare, su richiesta dell’interessato, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l’esclusione della punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale.
2. Il Comitato nazionale di valutazione è formato da sette componenti, di cui un giurista, scelto fra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, un bioeticista, un medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatra, uno psicologo e un infermiere. I componenti del Comitato nazionale di valutazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale nomina fra essi il presidente, il vice-presidente e il segretario. I componenti del Comitato nazionale di valutazione durano in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo per due sole volte anche non consecutive. L’ufficio di componente del Comitato nazionale di valutazione è gratuito.
3. Ricevuta da parte dell’interessato, dotato di capacità d’agire ai sensi dell’articolo 2 del codice civile, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, il Comitato nazionale di valutazione acquisisce agli atti il parere non vincolante di un medico specialista della patologia di cui soffre il richiedente. Ove la richiesta preveda modalità di esecuzione comportanti l’assunzione di farmaci off label, il Comitato nazionale di valutazione acquisisce il parere non vincolante del Centro di coordinamento nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Il Comitato nazionale di valutazione si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogati di trenta giorni in caso di richiesta di ciascuno dei pareri di cui ai periodi precedenti. Il termine di rilascio del parere da parte del Comitato nazionale di valutazione può essere prorogato, di trenta giorni, in caso di motivate esigenze. Non si applicano gli articoli 2, 16 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, né gli articoli 4 e 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219. Ai fini dell’adempimento delle proprie funzioni, disciplinate dal presente articolo, il Comitato nazionale di valutazione si avvale delle strutture del Ministero della salute – Dipartimento per l’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
4. La richiesta di cui al comma 3 può essere ritirata in ogni momento dall’interessato.
5. In caso di accertamento dell’insussistenza dei requisiti di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, la richiesta di cui al comma 3 del presente articolo può essere reiterata nei soli casi in cui è dimostrata dall’interessato l’intervenuta sussistenza dei requisiti medesimi e comunque non prima di centottanta giorni.
6. Il parere rilasciato dal Comitato nazionale di valutazione è valutato dall’autorità giudiziaria ai fini della non punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale”. b) all’articolo 25 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Ferme restando le competenze del Comitato nazionale di valutazione di cui all’articolo 9-bis della presente legge in materia di verifica della sussistenza o insussistenza dei requisiti di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale, il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci di cui dispone a qualsiasi titolo il Servizio sanitario nazionale non possono essere impiegati al fine dell’agevolazione dell’esecuzione del proposito di cui al medesimo articolo 580 del codice penale”.

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