La reiscrizione dei sanitari radiati: un’amnistia disciplinare mascherata e l’ombra della politica sull’autonomia degli Ordini
Un’analisi puntuale di una norma che divide: Roberto Longhin
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Un’analisi puntuale di una norma che divide: Roberto Longhin
L’approvazione, in sede referente presso la XII Commissione della Camera, dell’emendamento che introduce nel Dpr n. 221 del 1950 un nuovo art. 42-bis, dedicato alla reiscrizione dei sanitari radiati per fatti non dolosi connessi alla pandemia da sars-cov-2, ha suscitato una dura reazione da parte della FNOMCeO, che ha denunciato il rischio di una compromissione dell’autonomia degli Ordini professionali.
La misura, presentata come una possibilità straordinaria di accesso all’albo, è stata letta da più parti come un possibile svuotamento della funzione disciplinare degli Ordini. Il confronto che ne è derivato non riguarda tuttavia soltanto la vicenda dell’obbligo vaccinale, ma investe un tema più ampio: il rapporto tra legislatore e ordinamento professionale, nonché la possibilità per il primo di incidere sugli effetti di provvedimenti disciplinari adottati dagli organi deputati alla tutela dell’esercizio corretto della professione.
L’analisi del testo dell’emendamento presenta elementi che meritano attenzione. La disposizione non prevede un reintegro automatico, ma subordina la reiscrizione alla domanda dell’interessato; limita tale possibilità ai casi i cui i provvedimenti siano ancora pendenti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps); esclude, infine, qualsiasi riconoscimento economico o risarcitorio per il periodo in cui il professionista sia rimasto destinatario della misura disciplinare. Il legislatore, dunque, non elimina la sanzione né annulla il procedimento disciplinare, ma introduce una causa straordinaria di reiscrizione, destinata a operare in deroga al sistema ordinario che presenta profili di evidente criticità sotto il piano della coerenza giuridica.
La nuova disposizione non interviene in un vuoto normativo, ma introduce una disciplina speciale e derogatoria rispetto al regime ordinario.
La misura si rivolge infatti ai provvedimenti di radiazioni ancora pendenti avanti alla Cceps. Proprio questo elemento costituisce il primo profilo problematico. Se il ricorso alla Commissione produce effetti sospensivi determinando la permanenza dello status professionale fino alla definizione del procedimento, la radiazione non è ancora divenuta efficace e non ha ancora prodotto il proprio effetto vale a dire la perdita dell’iscrizione all’albo. Essa per tanto non può neppure aver generato danni. In tale scenario, il richiamo alla necessità di una nuova iscrizione appare difficilmente conciliabile con la struttura dell’istituto: non vi sarebbe infatti una posizione professionale perduta da ripristinare, né un effetto pregiudizievole definitivo da rimuovere attraverso la reiscrizione. A ciò si aggiunge una seconda, più rilevante, contraddizione sistematica. L’articolo 50 del Dpr 221/1950 già disciplina la possibilità di reiscrizione del sanitario radiato, subordinandola al decorso di un periodo di cinque anni dalla data di esecuzione della radiazione e alla valutazione dei presupposti previsti dalla normativa. La nuova disposizione, pertanto, non interviene in un vuoto normativo, ma introduce una disciplina speciale e derogatoria rispetto al regime ordinario, la cui compatibilità con i principi dell’ordinamento professionale appare problematica.
Come può essere reiscritto un soggetto che, giuridicamente, è iscritto all’albo professionale senza soluzione di continuità e non ha mai perso il relativo status?
La questione centrale diventa quindi quella della compatibilità tra la permanenza dell’iscrizione all’albo, la pendenza del procedimento disciplinare in Cceps e la possibilità di accedere a una procedura straordinaria di reiscrizione. Se il professionista non ha ancora definitivamente perso lo status di iscritto, quale posizione giuridica viene concretamente “ripristinata” attraverso la reiscrizione? E quale funzione svolge una misura che sembra intervenire prima ancora che si sia prodotto l’effetto che dovrebbe neutralizzare? In altri termini: come può essere reiscritto un soggetto che, giuridicamente, è iscritto all’albo professionale senza soluzione di continuità e non ha mai perso il relativo status?
L’emendamento pone quindi numerosi interrogativi: dai limiti entro i quali il legislatore possa incidere sugli effetti delle decisioni disciplinari già adottate, al rispetto del principio di certezza del diritto, fino alla ragionevolezza del meccanismo previsto alla luce del principio di eguaglianza costituzionalmente garantito. Ma è soprattutto dalla struttura complessiva della disposizione che emerge il profilo più controverso ed allarmante: l’ingerenza sull’autonomia della professione e degli Ordini, ai quali l’ordinamento attribuisce la funzione di presidiare la correttezza dell’esercizio professionale e la tutela dell’affidamento dei cittadini, come denunciato dalla FNOMCeO.
Alla luce di tali criticità, appare difficile ritenere che il legislatore non abbia avuto piena consapevolezza delle conseguenze sistematiche della disposizione. Le ambiguità sulla retroattività della disciplina, la singolare previsione di una procedura di reiscrizione riferita a situazioni nelle quali il venir meno dell’iscrizione non si è ancora prodotta, nonché l’incidenza sugli effetti di provvedimenti disciplinari ancora sottoposti al vaglio della Cceps, sono profili troppo evidenti per poter essere ricondotti a una mera disattenzione tecnica. Vi è, inoltre, un’ulteriore contraddizione difficilmente spiegabile: se il professionista mantiene l’iscrizione all’albo in attesa della definizione del procedimento davanti alla Cceps, la domanda di reiscrizione appare priva di un concreto effetto giuridico. Essa non potrà che essere rigettata per difetto di interesse, mancando il presupposto stesso dell’istituto: la precedente perdita dello status professionale da ripristinare.
Più che una disciplina di reiscrizione, l’emendamento sembra configurare una forma di amnistia disciplinare indiretta.
Ed è proprio da questa palese inutilità tecnica della procedura che nasce il dubbio sulla reale natura dell’intervento. Se la reiscrizione non è concretamente destinata a operare nei confronti dei procedimenti ancora pendenti, perché introdurre una disciplina così specifica e derogatoria? La risposta sembra trovarsi nella funzione sostanziale della norma: più che una disciplina di reiscrizione, l’emendamento sembra configurare una forma di amnistia disciplinare indiretta, destinata a incidere sugli effetti delle sanzioni in fase di consolidamento e a sottrarre alla dinamica ordinaria dell’ordinamento professionale la definizione delle conseguenze della responsabilità disciplinare.
Il punto centrale, allora, non è soltanto la posizione dei singoli professionisti interessati, ma il principio ordinamentale posto in gioco. Attraverso una disposizione formalmente limitata alla reiscrizione, il legislatore sembra intervenire sul nucleo stesso della funzione disciplinare affidata agli Ordini, sostituendo alla valutazione della comunità professionale una scelta legislativa esterna e straordinaria. Non si tratta di negare il potere del legislatore di modificare la disciplina delle professioni regolamentate, ma di interrogarsi sui limiti di tale intervento quando esso finisce per incidere sugli effetti di decisioni adottate nell’esercizio di una funzione pubblicistica attribuita agli Ordini.
Il rischio è quello di aprire la strada a un modello nel quale il legislatore finisca per sostituirsi agli Ordini nelle valutazioni disciplinari.
Se questa lettura è corretta, tra le pieghe dell’emendamento emerge non una semplice misura di favore, ma un intervento che mina l’autonomia della professione e degli Ordini, chiamati a confrontarsi con una scelta legislativa che ne ridisegna dall’esterno ruolo e prerogative. Il rischio, in ultima analisi, è quello di aprire la strada a un modello nel quale il legislatore, attraverso interventi eccezionali e dettati dall’urgenza del consenso politico, finisca per sostituirsi agli Ordini nelle valutazioni che costituiscono il fondamento stesso dell’autogoverno professionale.
L’autonomia ordinistica rischierebbe di sopravvivere solo sul piano formale.
In questo scenario, l’autonomia ordinistica rischierebbe di sopravvivere solo sul piano formale, mentre sul piano sostanziale ne risulterebbe ridimensionata ogniqualvolta le decisioni assunte dagli organi professionali non risultino conformi all’indirizzo politico del momento.
Roberto Longhin
Avvocato
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