L’odontoiatria, tra deontologia e contratti
Il difficile equilibrio dell'odontoiatra collaboratore: Marta Mello
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Il difficile equilibrio dell'odontoiatra collaboratore: Marta Mello
La Consulta Deontologica della FNOMCeO è al lavoro per aggiornare il Codice deontologico, con l’obiettivo di renderlo capace di rispondere alle trasformazioni della professione, colmando i vuoti emersi con l’evoluzione tecnologica e con i cambiamenti culturali della nostra società. In questo percorso, la deontologia resta salda su alcuni principi irrinunciabili: l’indipendenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. Proprio per questo è inevitabile interrogarsi su quanto tali principi trovino effettiva applicazione nella realtà lavorativa di molti odontoiatri collaboratori di strutture, un vasto ambito professionale in crescita che merita oggi una riflessione.
In molti casi emergono anche previsioni che appaiono difficilmente conciliabili con i principi di autonomia professionale e con il rapporto fiduciario tra medico e paziente.
Per comprendere meglio questa realtà è stata condotta l’analisi di una serie di contratti di collaborazione, tutti sottoscritti da odontoiatri negli ultimi anni, per individuare i principali vincoli che caratterizzano oggi l’attività degli odontoiatri collaboratori. Si tratta di contratti di collaborazione sottoscritti negli ultimi anni con società di piccole e grandi dimensioni che gestiscono strutture e catene odontoiatriche. Sebbene contengano numerose clausole perfettamente legittime, in molti casi emergono anche previsioni che appaiono difficilmente conciliabili con i principi di autonomia professionale e con il rapporto fiduciario tra medico e paziente. Sono proprio queste le clausole su cui è opportuno soffermarsi, perché non riguardano soltanto il rapporto tra collaboratore e struttura, ma finiscono per incidere direttamente sulla relazione di cura.
Per fare qualche esempio: “Il Professionista si obbliga a prendere in carico i pazienti che la Committente gli indicherà” e “Il Professionista si obbliga a eseguire i trattamentie/o gli interventi e/o gli esami diagnostici”. Imposizioni di questo tipo rischiano di comprimere l’autonomia professionale del medico, limitandone la libertà di valutazione clinica e anche la possibilità di rifiutare una prestazione. Interferiscono gravemente sul rapporto fiduciario tra medico e paziente che passa in secondo piano rispetto alle direttive del centro, ignorando gran parte dei dettami deontologici relativi alla relazione di cura.
Oppure: “Il Professionista si impegna a non indirizzare e/o sviare i pazienti della Committente presso il proprio studio e/o altri studi, pena euro 20.000 per ogni paziente distratto dalla clinica”. Nella pratica, sottoscrivere un impegno di questo genere può porre i colleghi in una situazione di evidente conflitto: infatti, anche quando sarebbe nell’interesse del paziente essere indirizzato verso un professionista con maggiore esperienza in una particolare terapia, magari operante in un’altra struttura, il medico viene disincentivato dal farlo per il timore delle conseguenze pecuniarie previste dal contratto. Anche in questo caso la clausola è in aperto contrasto con più articoli del Codice deontologico relativi ai rapporti con la persona assistita.
E ancora: “il Professionista si impegna altresì a non utilizzare presso strutture in concorrenza con la Committente informazioni e/o best practice e/o protocolli in uso presso le strutture della Società, che il Professionista ha appreso e conosciuto in forza della collaborazione professionale con la Committente”. Una clausola di questo tipo si presta a ben poche considerazioni: il medico ha sempre il dovere deontologico di offrire ai pazienti le cure migliori possibili, mettendo a frutto le conoscenze, le competenze e l’esperienza maturate nel corso della propria attività professionale, a prescindere dal contesto in cui esse siano state acquisite.
Un’attenzione particolare meritano le clausole che limitano la limitano la possibilità di garantire la continuità delle cure: “Il professionista si obbliga a non richiedere e a non ricevere i recapiti privati dei pazienti. Si obbliga inoltre a non effettuare cure e/o visiteverso i pazienti precedentemente curati e/o visitati dal professionista stesso in una struttura facente parte della Società. Pena l’obbligo di corrispondere alla Committente, a titolo di risarcimento del danno per violazione delle succitate previsioni contrattuali, una somma pari ad euro 20.000 per ogni paziente distratto dalla clinica. Tale obbligo sarà valido per tutta la durata del presente rapporto contrattuale e per i 24 mesi successivi alla conclusione del contratto”. Questo è in netto contrasto non solo con il Codice deontologico (art. 20), ma anche con i diritti costituzionali, limitando di fatto la libertà del cittadino di scegliere il proprio curante.
Un altro aspetto particolarmente critico riguarda la responsabilità risarcitoria. Nonostante la legge Gelli-Bianco abbia definito con precisione la responsabilità della struttura sanitaria, limitando la possibilità di rivalsa nei confronti del professionista ai soli casi di colpa grave del sanitario, molti contratti continuano a prevedere clausole che mirano a trasferire, in parte o per intero la responsabilità risarcitoria sul collaboratore, indipendentemente dalla natura dell’eventuale errore. Si tratta di pattuizioni che contrastano con l’impianto normativo in vigore e che la giurisprudenza ha più volte ritenuto prive di efficacia, ma che continuano comunque a essere proposte e, troppo spesso, accettate.
Occorre sottolineare che non è lecito inserire qualunque clausola nei contratti in generale: le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto ma solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle norme corporative, così sancisce il Codice civile all’art. 1322.Ed è in base a questo articolo e ai successivi articoli del Codice civile che, quando questi contratti giungono all’attenzione dei giudici, molte delle clausole citate vengono dichiarate nulle (esempio: Cassazione, Sezione III Civile, Ordinanza del 17 aprile 2026, n. 9949).
Quando l’autonomia del professionista viene compressa da vincoli contrattuali, anche la relazione di cura rischia di essere alterata, subendo gli effetti di un inevitabile conflitto di interesse.
In ogni caso il problema non ha rilevanza soltanto giuridica, ma un’evidente dimensione deontologica. Quando l’autonomia del professionista viene compressa da vincoli contrattuali, anche la relazione di cura rischia di essere alterata, subendo gli effetti di un inevitabile conflitto di interesse. Il medico può trovarsi nella condizione di dover bilanciare ciò che ritiene corretto per il paziente con ciò che gli viene imposto dal contratto, e si crea una tensione incompatibile con i principi fondanti della professione. A subirne le conseguenze è il paziente. Tra strutture, direttori sanitari, collaboratori, consulenti commerciali e, sempre più spesso, intermediari finanziari, per il paziente diventa difficile comprendere chi sia realmente il responsabile del percorso di cura e chi sia il suo punto di riferimento. Il rischio è che il rapporto fiduciario, che dovrebbe essere esclusivamente tra medico e paziente, venga progressivamente confuso e frammentato dall’intervento di molteplici attori con interessi differenti.
Il fatto stesso che queste clausole continuino a comparire nei contratti rappresenta un segnale che la Professione non può ignorare.
Il fatto stesso che queste clausole continuino a comparire nei contratti rappresenta un segnale che la Professione non può ignorare. Anche quando siano giuridicamente discutibili e, in molti casi, destinate a essere dichiarate nulle se sottoposte al vaglio di un giudice, la presenza di tali clausole dimostra quanto sia necessario che i colleghi, soprattutto i più giovani, trovino il coraggio di rifiutare condizioni incompatibili con l’indipendenza dell’esercizio professionale. In questo percorso gli odontoiatri non sono soli: gli Ordini e le Commissioni di Albo Odontoiatri sono a disposizione degli iscritti per fornire supporto, orientamento e tutela; inoltre ricordiamo che il Codice di Deontologia Medica, a riguardo, attribuisce un ruolo preciso ai direttori sanitari, stabilendo che “il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private (…) garantisce il rispetto del Codice deontologico e tutela l’autonomia e la pari dignità dei professionisti all’interno della struttura in cui opera, agendo in piena autonomia nei confronti del rappresentante legale della struttura alla quale afferisce” (art. 69). L’articolo affida quindi anche ai direttori sanitari la responsabilità di difendere l’autonomia della professione, presupposto indispensabile per garantire una relazione di cura autentica e la tutela del paziente.
Marta Mello
Presidente Commissione Albo Odontoiatri OMCeO Torino
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