La persona ha il diritto legale di decidere autonomamente in materia di salute. Ma condizioni di salute debilitante possono compromettere la sua capacità di esercitare i propri diritti legali. In previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, l’articolo 4 della legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari.
Ma sono pochi ad oggi gli italiani che hanno messo a punto e depositato le proprie disposizioni anticipate di trattamento. Quali sono gli ostacoli?
La legge 219 sul consenso informato stabilisce. che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”. Due articoli della legge disciplinano due modalità di autodeterminazione terapeutica e di espressione del consenso: le disposizioni anticipate di trattamento (articolo 4) redatte quando si è ancora in buona salute e la pianificazione condivisa delle cure (articolo 5) predisposte da soggetti con malattie croniche insieme al proprio medico.
Le DAT
In previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su: accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari.
Possono fare le DAT tutte le persone che siano maggiorenni e capaci di intendere e di volere.
La redazione delle DAT può avvenire sotto forma di:
atto pubblico
scrittura privata autenticata
scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza, che provvede all’annotazione in un registro nazionale di dati.
La legge 219 prevede anche la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora le disposizioni appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente; oppure sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
La banca nazionale delle DAT ha la funzione di:
raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.
La banca dati registra anche copia della nomina dell’eventuale fiduciario e dell’accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.